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Liste elettorali aggiunte

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I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee e in occasione delle Elezioni Comunali.


A chi è rivolto

Ai cittadini maggiorenni dell'Unione Europea residenti nel Comune.

Descrizione

I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee e in occasione delle Elezioni Comunali.

Come fare

I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza. In particolare: in occasione delle Elezioni europee possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo; in occasione delle Elezioni Amministrative possono votare per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).

Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio. Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

Come si esercita il diritto di voto
Se l'istanza d'iscrizione è stata accolta, basta presentarsi al proprio seggio elettorale, attribuito secondo l’indirizzo di residenza, nei giorni delle consultazioni, muniti della apposita tessera elettorale, (valida solo per Parlamento Europeo e/o elezione Sindaco e che viene consegnata dal Comune in tempo utile per l'esercizio del voto) e di un documento di riconoscimento idoneo.

Cosa serve

Per esercitare il diritto di voto occorre presentare una domanda su apposito modulo.

Chi intende presentare la domanda può:

- consegnarla personalmente all'Ufficio Elettorale del Comune
- inviarla per fax, posta elettronica, PEC, con la fotocopia di documento d'identita' valido.

Cosa si ottiene

Liste elettorali aggiunte

Tempi e scadenze

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
Tuttavia, nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione nel caso di elezioni comunali.
Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - con sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012, ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Quanto costa

Gratuito

€ 0,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 29/12/2023


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